Le lettere anonime restano illecite anche quando sono elettroniche

Le lettere anonime restano illecite anche quando sono elettroniche

Le lettere anonime restano illecite anche quando sono elettroniche 150 150 Studio Legale Tamburro

Con un parere del 29 maggio 2003, diffuso con comunicato stampa del 3 settembre 2003, il Garante, richiamando la Legge 675/96, ha affermato l’illeceità delle e-mail anonime inviate a scopi promozionali, il così detto spamming.

Il fatto che le e-mail in questione vengano inviate senza che il destinatario abbia manifestato, in precedenza il proprio consenso, secondo quanto previsto nel provvedimento, comporta la violazione della Legge 675/96.

L’articolo analizza il contenuto del parere del Garante, alla luce della disciplina vigente.

(In “Diritto e Giustizia”, 17 gennaio 2004, n.2).

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