L’attività del collaboratore fisso, iscritto all’elenco dei pubblicisti, che svolge l’attività giornalistica in modo esclusivo, attraverso una collaborazione continuativa.

L’attività del collaboratore fisso, iscritto all’elenco dei pubblicisti, che svolge l’attività giornalistica in modo esclusivo, attraverso una collaborazione continuativa.

L’attività del collaboratore fisso, iscritto all’elenco dei pubblicisti, che svolge l’attività giornalistica in modo esclusivo, attraverso una collaborazione continuativa. 150 150 Studio Legale Tamburro

E’ subordinata e rientra nel concetto di “professione giornalistica”.

Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 5/11/2019, est. Adriana Doronzo, n. 1867/2020

Rivista Giuridica “lavoro e Previdenza Oggi”

La questione sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a Sezioni Unite concerne la validità, sotto il profilo giuridico, del rapporto di lavoro giornalistico tra un editore di giornale e un collaboratore fisso, il quale, pur svolgendo l’attività in via esclusiva, non sia iscritto nell’elenco dei giornalisti professionisti ma in quello dei pubblicisti, come previsto dall’art. 45 della L. 3/2/1963 n. 69 e successive modifiche ex art. 5, L 26/10/2016 n. 198.

Il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso di una giornalista pubblicista nei confronti di un editore di quotidiano economico, dichiarando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 1996, riconoscendole la qualifica di collaboratrice fissa ed ordinando alla società di regolarizzare il rapporto con il riconoscimento della relativa retribuzione.

La Corte di Appello di Milano, a propria volta, aveva riformato la sentenza di primo grado, dichiarando la nullità del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1997 al 2008, ai sensi dell’art. 2 del CCNLG, respingendo ogni altra richiesta della ricorrente, fatti salvi gli effetti dell’art. 2126 C. Civ. per le obbligazioni economiche intervenute nel periodo di efficacia del rapporto.

La Suprema Corte di Cassazione, investita del ricorso da parte della lavoratrice, dopo aver richiamato la normativa di riferimento e l’interpretazione della giurisprudenza Costituzionale, ha sancito che il giornalista professionista ed il pubblicista configurano due diverse species della stessa professione, ex art. 40 della L. n. 63/1969, pertanto non possono operarsi distinzioni tra l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti e quello dei pubblicisti, ai fini dell’esercizio della professione giornalistica, trattandosi di due diverse ripartizioni del medesimo albo professionale.

I pubblicisti, al pari dei giornalisti professionisti, svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercitano “altre professioni o impieghi”, a differenza del giornalista professionista, la cui attività si caratterizza per l’esclusività e la continuità del suo esercizio.

Alla stregua di tale principio la Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso proposti dalla lavoratrice stabilendo che, in tema di rapporto di lavoro giornalistico, l’attività del collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di “professione gionalistica”, per il cui legittimo esercizio rappresenta condizione necessaria e sufficiente l’iscrizione del collaboratore fisso nell’elenco dei pubblicisti.

Di conseguenza, non è affetto da nullità, per violazione della norma imperativa di cui all’art. 45 L. n. 69/1963, il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso, iscritto nell’elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l’attività giornalistica in modo esclusivo.

Non rileva, infatti, ai fini della distinzione tra le due figure, il discrimine meramente quantitativo, delle prestazioni rese.

Con tale decisione le Sezioni Unite hanno ribaltato l’orientamento ultimamente seguito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 3177/2019, con precedenti conformi.

 

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