“Dalle varie norme regolanti i limiti di espropriabilità della retribuzione è desumbile la presenza, nel vigente ordinamento, di un criterio generale di limitata disponibilità della stessa, correlabile al principio costituzionale della sua funzione di assicurare al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa.
Corrollario di un tale criterio è quello della inoperatività della cessione di un quinto della retribuzione, già falcidiata per effetto di un pignoramento anteriore nella misura di un quinto”.
(Nota a sent. Pret. Roma, 24 luglio 1993, in “Temi Romana”, 1994, pagg. 784 e ss.)
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