Non esiste, sul piano internazionale, una definizione del mobbing univocamente recepita ed accettata per qualificare la violenza psicologica sul luogo di lavoro. Il termine è fungibile con altri che definiscono comportamenti vessatori che un soggetto assume nei confronti di altri soggetti più deboli.
L’articolo approfondisce il concetto di mobbing, così come definito dalle diverse legislazioni dei Paesi che hanno adottato una specifica tutela contro il fenomeno (Svezia, Austria, Germania, Francia, Inghilterra) e fornisce, in termini comparativistici, una lettura degli strumenti normativi nazionali, rilevando l’inadeguatezza degli stessi per fronteggiare le condotte vessatorie sul posto di lavoro.
(In “Temi Romana”, 2/3, 2003, pagg. 208 e ss).
Leggi l’articolo: mobbing e cenni di tutela ordinaria e materiale_ L.Tamburro