La Direttiva 83/2011 affronta in modo più incisivo la problematica delle regole sui contratti del consumatore poiché mira, in senso espressamente positivo, a raggiungere una reale armonizzazione nella materia del consumo, perseguita:
a) attraverso la predisposizione di regole comuni a tutti i Paesi su tematiche centrali (quali a titolo esemplificativo: contrattazione a distanza e diritto di recesso)
b) attraverso la previsione esplicita della sua natura imperativa, sicchè i diritti conferiti sono irrinunciabili mentre le clausole contrattuali , che eventualmente escludano o limitino tali diritti, non vincolanti.
c) attraverso una regolamentazione uniforme dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e dei contratti conclusi via internet nell’ambito della Comunità Europea
d) attraverso la circolazione di informazioni trasparenti da parte delle imprese che vendono su siti web.
Nello specifico la nuova normativa:
– obbliga a fornire, sui siti web, informazioni chiare e certe sul prezzo finale dei beni acquistati dal consumatore ed espressamente vieta di pubblicizzare come gratuiti i servizi, per la cui fruizione, viceversa, è previsto il pagamento di un corrispettivo o di un abbonamento;
– mira ad eliminare dalle vendite via internet la pratica diffusa di sottoporre ai consumatori moduli elettronici, all’uopo predisposti, per acquistare servizi ulteriori, in cui l’opzione di scelta sia stata preventivamente selezionata dal venditore e per i quali è richiesto ai medesimi il rifiuto espresso dell’offerta (in mancanza del quale il servizio si considera tacitamente acquistato).
(Newsletter n. 1 del Progetto di studio sul Diritto dei Consumatori, a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, biennio 2012-13).
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