“Il datore di lavoro, nell’esercitare il potere di scelta dei lavoratori da porre in Cassa Integrazione Guadagni, deve osservare sia i limiti costituiti dalla coerenza con la c.d. “causa integrabile”, sia quelli rappresentati dal divieto di atti discriminatori e dal principio di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cc, sia, infine, il limite costituito dal rispetto di eventuali accordi aziendali.
E’ onere del lavoratore dimostrare il carattere illegittimo o discriminatorio del criterio adottato dal datore di lavoro, nell’esercizio del potere di scelta del personale da sottoporre alla sospensione per il collocamento in Cassa Integrazione. ”
(Nota a sent. Pret. Roma, sez. lav., 19 marzo 1989, n. 1881, in “Temi Romana” del 1989, pagg. 337 e ss.)
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